IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la  legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile»;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni,   nella   legge   9 novembre  2001,  n.  401,  recante
«Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attivita' di protezione civile»;
  Considerata  l'opportunita' di segnalare alla pubblica riconoscenza
quanti,   appartenenti  ad  amministrazioni,  enti,  corpi  civili  e
militari  e  ad  organizzazioni  di volontariato, abbiano attivamente
partecipato  all'opera  di soccorso alle popolazioni colpite da gravi
eventi   calamitosi   sia  in  territorio  italiano  che  all'estero,
prodigandosi  con spirito di sacrificio ed abnegazione e contribuendo
a  limitare con la propria attivita' i danni ed i disagi ai cittadini
dei territori interessati dalle situazioni emergenziali;
  Ritenuto  di  doversi  rendere  interprete  dei  sentimenti  e  dei
desideri delle popolazioni colpite da calamita', le quali, giovandosi
delle  attivita'  di  soccorso  e di assistenza poste in essere dagli
operatori  di  protezione  civile,  ne  hanno  apprezzato il valore e
l'impegno, profuso con disinteressata dedizione;
  Ritenuto  pertanto  di istituire un'attestazione di benemerenza del
Dipartimento  della  protezione  civile,  che  esponga  alla pubblica
estimazione  l'attivita'  delle  componenti del Servizio nazionale di
protezione civile chiamate a far fronte alle emergenze;
  Ritenuto  di dover definire le caratteristiche degli speciali segni
di benemerenza e di disciplinarne le modalita' di conferimento;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                             Istituzione

  1.  Per  tributare un giusto riconoscimento a quanti hanno prestato
attivita'   di  soccorso,  di  assistenza  e  di  solidarieta'  nelle
operazioni  di  protezione  civile  in  zone  interessate  da  eventi
calamitosi   di  rilevante  gravita',  in  Italia  e  all'estero,  e'
istituita  una  pubblica attestazione di benemerenza del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  2. L'attestazione di benemerenza, conferibile anche agli stranieri,
e' concessa:
    alla memoria;
    a  titolo  individuale, ai civili, ai militari e ai volontari che
abbiano   operato   in   zone  interessate  dagli  eventi  calamitosi
individuati  ai  sensi dell'art. 2 del presente decreto o che abbiano
comunque  partecipato  alla  gestione  delle  emergenze,  nonche'  ai
singoli  cittadini che, in collaborazione con le istituzioni, abbiano
contributo  ad  alleviare  i disagi e le sofferenze delle popolazioni
colpite dalle calamita';
    a  titolo collettivo, alle organizzazioni pubbliche e private che
abbiano  svolto  particolari attivita' di assistenza o solidarieta' a
seguito  degli eventi calamitosi individuati ai sensi dell'art. 2 del
presente decreto.